Premesso che l’abbandono, l’incuria, la mancanza di un’adeguata manutenzione del “verde” da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità pubblica delle persone e dei beni;
Rilevato che l’avvio della stagione estiva ed il conseguente aumento delle temperature, oltre alla crescita della vegetazione spontanea, costituiscono una situazione ottimale per la diffusione di zecche ed insetti e la potenziale insorgenza di patologie a carattere sanitario;
Preso atto che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento oltre alla corretta visione della segnaletica stradale e della visibilità soprattutto in prossimità delle intersezioni stradali;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n°17/953 del 04/05/2023 con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all’art.3, comma 3 lett. f) della Legge 21/11/200, n°353 e dell’art. 24 della Legge Regionale n°8 del 27/04/2016, ha emanato il provvedimento che disciplina le prestazioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l’innesco d’incendio nelle aree e nei periodi a rischio, determinando dal 1° Giugno al 31 Ottobre 2024 il periodo in cui vige “Lo stato di elevato pericolo di incendio boschivo”;
Vista la Deliberazione n. 11/34 del 30 aprile 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2024 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2024 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 9 del PRAI), modificato con Deliberazione n. 14/81 del 22 maggio 2024.”;
Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità, nonché l’igiene pubblica nel centro abitato e nelle aree ad esso limitrofe, ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell’ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell’uomo;
Considerata la necessità che venga effettuata da parte dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo di fondi privati, nel centro urbano e nelle sue adiacenze, quali giardini, aree incolte, lotti inedificati, una integrale, costante e continua pulizia, unitamente ad un’attività di mantenimento di dette aree;
Ritenuto inoltre indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all’esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità delle pubbliche vie e di civili abitazioni;
Dato atto che dal 1° giugno al 31 ottobre 2024 vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n°267/2000 sul potere di ordinanza dei Sindaci;
Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;
Visto il D.Lgs. n°152/2006 relativo alle norme in materia ambientale;
Vista la Legge Regionale n°8/2016;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n°689;
Ritenuto, per le motivazioni citate in premessa, che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l’emissione dell’Ordinanza Sindacale contingibile e urgente;
VIETA
Nel periodo compreso tra il 1° Giugno ed il 31 Ottobre 2024, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo”:
Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni metereologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.
ORDINA
Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n°17/53 del 04/05/2023 “Prescrizioni regionali Antincendio 2023-2025”, della Deliberazione n. 11/34 del 30 aprile 2024, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’aggiornamento 2024 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l’aggiornamento per il 2024 delle Prescrizioni regionali antincendio (allegato 9 del PRAI), modificato con Deliberazione n. 14/81 del 22 maggio 2024 che si intendono qui integralmente richiamate.
Inoltre,
Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1° giugno al 31 ottobre 2024);
SANZIONI
DISPONE
Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune di Chiaramonti.
AVVERTE
Che il mancato rispetto delle ordinanze sindacali costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e no oltre 60 (sessanta) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione del presente provvedimento. In alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione della presente ordinanza.
DEMANDA
DISPONE INOLTRE
La presente ordinanza viene trasmessa a:
Letto e sottoscritto a norma di legge
|
Il Sindaco |
|
Dott. Luigi Pinna |